Art. 134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

      1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel

 

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rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

          b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

          c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

          d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

          e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

          f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

 

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          g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

      2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.
      3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
      4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.
      5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

 

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      6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
      8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.